Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, in data 7 Settembre 2026, la Circolare prot. n. 27890 che chiarisce le procedure da adottare in sede di revisione qualora i vetri parabrezza risultino parzialmente danneggiati.
In particolare, chiarisce che l’esito “regolare” della revisione potrà essere espresso quando la scheggiatura presente sul vetro parabrezza risponda ai seguenti criteri:
Per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 t:
- non eccede la dimensione massima di 15-20 millimetri;
- è individuata ad una distanza non superiore a 20-25 millimetri dai montanti, dal bordo inferiore ovverodal bordo superiore del vetro parabrezza;
- non si trova nella zona interessata dall’azione del tergicristallo che interferisce con la visuale delconducente;
- si sia provveduto alla riparazione del vetro parabrezza mediante cristallizzazione, polimerizzazionedella resina, ovvero una delle tecniche che ne garantiscono la corretta efficienza.
Per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:
- non eccede la dimensione massima di 20-25 millimetri;
- è individuata ad una distanza non superiore a 25-50 millimetri dai montanti, dal bordo inferiore ovverodal bordo superiore del vetro parabrezza;
- non si trova nella zona interessata dall’azione del tergicristallo che interferisce con la visuale delconducente;
- si sia provveduto alla riparazione del vetro parabrezza mediante cristallizzazione, polimerizzazionedella resina, ovvero una delle tecniche che ne garantiscono la corretta efficienza.
Nel caso in cui una o più delle condizioni elencate non sia soddisfatta è sempre necessario sostituire il vetroparabrezza al fine di ottenere esito regolare in sede di revisione periodica.