Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, in data 2 Luglio 2026, il Decreto n. 299 recante disposizioni operative per la verifica dei veicoli mirata al rafforzamento e al completamento delle campagne di richiamo sugli airbag Takata. In particolare, a seguito della pubblicazione del Decreto, i centri di revisione privati autorizzati (ex art. 80, comma 8, C.d.S.) sono soggetti alle seguenti disposizioni inderogabili:
- Obbligo di Verifica Preliminare. Prima di iniziare qualsiasi prova strumentale (frenata, emissioni, luci, ecc.), l’ispettore tecnico ha l’obbligo di accertare la sussistenza di campagne di richiamo per l’airbag.
- Gestione delle Casistiche ed Esiti della Revisione. Qualora il veicolo risulti oggetto di richiamo pendente, la pendenza è assimilata a un’inefficienza grave del dispositivo. Si applicano due distinte procedure operative in base al rischio prescritto nella campagna di richiamo.
- Obbligo di Annotazione sul Certificato. Nei casi di esito «Ripetere» o «Ripetere – sospeso dalla circolazione», l’ispettore deve inserire obbligatoriamente nel certificato di revisione una dicitura testuale.