La Direzione Generale della Motorizzazione ha pubblicato, in data 28 gennaio 2026, la Circolare prot. n. 2750, che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione al Registro Unico degli Ispettori (RUI) per l’eserecizio della funzione di ispettore autorizzato.
In particolare chiarisce che:
- A decorrere dal 02 gennaio 2026, gli ispettori non iscritti al RUI o che non abbiano provveduto all’aggiornamento dei dati ivi registrati, non possono esercitare la funzione di ispettore autorizzato, fatta salva la posizione delle istanze presentate entro i termini e tuttora in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.
- L’Amministrazione ha facoltà di disporre il richiamo a controllo delle revisioni dei veicoli effettuate dagli ispettori le cui istanze di iscrizione, pur presentate nei termini e ammesse provvisoriamente all’esercizio della funzione, dovessero essere successivamente rigettate.
- Gli ispettori che abbiano presentato istanza di iscrizione o aggiornamento per il modulo C e che non abbiano provveduto all’aggiornamento dei dati relativi alla copertura assicurativa, saranno iscritti al RUI in qualità di ispettori di Modulo B, con possibilità di successivo aggiornamento della posizione.